Cos’è l’indennità per beni non espropriati?
L’art. 44 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 327 del 2001 (Testo Unico delle espropriazioni) prevede che sia dovuta un’indennità al proprietario del fondo che, a causa dell’esecuzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, subisca una servitù o una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. In altre parole, se un terreno o un immobile non è direttamente oggetto di esproprio, ma viene “danneggiato” a causa dell’opera pubblica, il proprietario ha diritto a un indennizzo.
Chi ha diritto all’indennità?
L’indennità di cui all’art. 44 compete ai soggetti completamente estranei all’espropriazione, ovvero ai proprietari di terreni o immobili limitrofi all’opera pubblica ma non assoggettati alla procedura espropriativa. Ad esempio, se un comune realizza una nuova viabilità d’accesso a un supermercato, i proprietari degli immobili circostanti potrebbero subire una diminuzione di valore a causa di questa opera. In tal caso, hanno diritto all’indennità prevista dalla legge.
Un caso concreto
Il Tribunale di Pistoia si è recentemente pronunciato su una richiesta di indennizzo per la svalutazione di tre unità immobiliari a causa della realizzazione di una nuova viabilità d’accesso a un supermercato. I proprietari di questi immobili hanno convenuto in giudizio il comune e la società del supermercato per ottenere il risarcimento. La sentenza ha riconosciuto l’indennità dovuta al titolare del bene non espropriato, dimostrando l’importanza di questo aspetto nella tutela dei diritti di proprietà.